Esenzione fiscale per i buoni pasto

Quando si parla di normativa che regola i buoni pasto, si fa riferimento principalmente al Decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122, che fornisce precise definizioni in materia ed elenca le caratteristiche dei buoni pasto, e all'art. 144 del Decreto Legislativo numero 50 del 18 aprile 2016, che disciplina l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto.

Quali sono le condizioni per l’esenzione dei buoni pasto (dipendenti/datori di lavoro)?

È importante anche considerare la disciplina di esenzione fiscale per i buoni pasto dell’articolo 51, comma 2, lett. c), TUIR; tale disposizione, dopo le modifiche introdotte dall’articolo 1, c. 677, Legge 27/12/2019, numero 160 (2020, Legge di Bilancio), ha indicato nuovi limiti entro cui i buoni pasto cartacei (4 euro giornalieri) ed elettronici (8 euro giornalieri) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

I buoni pasto possono essere concessi sia ai dipendenti che a persone senza un rapporto di lavoro subordinato, come ad esempio i lavoratori autonomi e coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione, non obbligatoriamente di subordinazione, con il soggetto che fornisce i documenti di legittimazione.

L’assegnazione dei buoni pasto è svincolata dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e dall’articolazione dell’orario di lavoro. Pertanto, i buoni pasto possono essere destinati anche ai lavoratori per i quali non è prevista la pausa pranzo compresi i lavoratori in smart working, e possono essere spesi anche al di fuori della stessa.

Qual è la soglia di esenzione per i buoni pasto?

A partire dal 1 gennaio 2020, la soglia di esenzione per i buoni pasto cartacei è stata ridotta da 5,29 euro a 4 euro. Questo significa che le imprese dovranno pagare più contributi (INPS) e i lavoratori più contributi (INPS a loro carico) e tasse (IRPEF e addizionali) sulla parte eccedente i 4 euro.

Allo stesso tempo l’esenzione per i buoni pasto elettronic è stata aumentata da 7 a 8 euro, rendendoli più appetibili. Ciò significa che il datore di lavoro può offrire un sostegno al reddito destinato all’alimentazione pari a circa 880 euro per i buoni pasto cartacei e di 1760 euro per i buoni elettronici che risulta completamente detassato. La manovra di bilancio mira a favorire la tracciabilità dei buoni pasto per evitare abusi e facilitare i controlli.

Come viene calcolata l’esenzione dei buoni pasto

L’esenzione fiscale per i buoni pasto è calcolata sulla base del valore del buono stesso. Se attualmente l’esenzione è di 4 euro per i buoni pasto cartacei e 8 euro per quelli elettronici, c’è una proposta di emendamento che mira ad aumentare l’esenzione per i buoni pasto elettronici a 10 euro, mantenendo invariata l’esenzione per i buoni pasto cartacei.

Se questo emendamento dovesse essere approvato, i lavoratori pagherebbero le tasse solo sulla parte eccedente la soglia di esenzione. Ad esempio, se un dipendente riceve un buono pasto elettronico del valore di 11 euro, pagherà le tasse solo sull’euro eccedente, mentre i primi 10 euro sarebbero esenti da tassazione.

La proposta di emendamento è attualmente in fase di esame alla Camera e dovrà superare la valutazione di compatibilità e coperture per essere inclusa nella manovra di bilancio. Le coperture finanziarie necessarie per l’approvazione dell’emendamento saranno valutate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e dalla Ragioneria dello Stato.

Il datore di lavoro può superare il tetto di esenzione?

Il datore di lavoro può superare il tetto di esenzione fiscale per i buoni pasto, ma in tal caso ci sarà una conseguenza sulla tassazione per il dipendente: il lavoratore sarà soggetto a tassazione sulla parte eccedente il limite stabilito dalla legge. Attualmente i limiti di esenzione fiscale sono:
– 4 euro per i buoni pasto cartacei
– 8 euro per i buoni pasto elettronici
– 5,29 euro anche per i voucher destinati ai lavoratori impiegati nei cantieri edili, ambienti di lavoro temporanei o unità produttive situate in aree senza servizi di ristorazione.

Se il valore dei buoni pasto supera questi limiti, la differenza sarà inclusa nella busta paga del dipendente e sarà soggetta a tassazione e contributi previdenziali. Tuttavia è importante notare che i buoni pasto elettronici offrono vantaggi sia per i lavoratori che per i datori di lavoro, poiché il limite di esenzione fiscale è più alto e il costo è deducibile al 100% con IVA agevolata al 4% (mentre ai buoni pasto cartacei corrisponde un’IVA al 10%).

Buoni Pasto Esenzione fiscale

Il comitato aziendale può partecipare al finanziamento dei buoni pasto?

Il comitato aziendale può partecipare al finanziamento dei buoni pasto. I buoni pasto, sia in formato cartaceo che elettronico, sono documenti che danno al lavoratore il diritto di ottenere pasti o prodotti alimentari presso gli esercizi convenzionati, senza alcuna prestazione in denaro. Sono un benefit molto diffuso e apprezzato dalle imprese e dai lavoratori.

Dal punto di vista fiscale, i buoni pasto cartacei fino a 4 euro e quelli elettronici fino a 8 euro, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Le aziende che comprano buoni pasto per i loro lavoratori possono dedurre completamente la spesa affrontata per le tasse dirette (IRPEF/IRES/IRAP). A partire da settembre 2008, le imprese hanno la possibilità di dedurre totalmente l’IVA (applicata al 4%) riguardo alle spese connesse ai servizi di alloggio e ristorazione, comprendendo anche i costi per l’acquisto dei buoni pasto.

Il datore di lavoro può mettere a disposizione dei dipendenti un’indennità sostitutiva della mensa o una mensa aziendale in alternativa al buono pasto, tuttavia le somme erogate come indennità sostitutiva sono interamente soggette a tassazione contributiva e fiscale.
I buoni pasto rappresentano un benefit apprezzato dai lavoratori e vantaggioso dal punto di vista fiscale per le aziende.

Come si applica l’IVA ai buoni pasto?

Riguardo alla normativa IVA relativa ai buoni pasto, in seguito alle modifiche apportate dall’articolo 83, comma 28, bis del D.L. 112/08, le aziende possono detrarre completamente l’IVA dal 1 settembre 2008 (applicando un’aliquota del 4%) sulle spese sostenute per servizi alberghieri e di ristorazione (rispettando il principio di inerenza dei costi che stabilisce un nesso tra l’attività dell’impresa e la natura della spesa), includendo anche i costi legati all’acquisto di buoni pasto.

L’intervento normativo elimina il contrasto tra la normativa nazionale e la direttiva 2006/112/CE (nello specifico l’art.168). Questo significa che le aziende possono detrarre completamente l’IVA relativa alle spese sostenute per l’acquisto di buoni pasto, con un’aliquota del 4%.

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